Infortunio in itinere del delegato sindacale: confermato il diritto alle prestazioni INAIL

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La Corte di Appello di Venezia, con la recente sentenza n. 93 del 16/02/2024, ha confermato il diritto del rappresentante sindacale aziendale (RSU) alla corresponsione delle prestazioni previste per legge per il danno psico-fisico in conseguenza di infortunio in itinere (incidente stradale) avvenuto mentre si recava sul luogo di lavoro (fuori dal consueto orario) per tenere l’assemblea sindacale (v. precedente articolo del 04/03/2020).

L’INAIL negava che, in questo caso, sussistesse la c.d. “occasione di lavoro”, condizione necessaria affinchè potesse sorgere il diritto previsto dal D. Lgs. 38/2000. Tale negazione si basava sull’errato presupposto che, nel caso del lavoratore che svolge attività sindacale usufruendo di permessi giornalieri, non viene né sospeso l’originario rapporto di lavoro, né si verifica la sostituzione dell’oggetto della prestazione lavorativa.

Quindi essi sarebbero esclusi dalla tutela assicurativa e gli eventi lesivi eventualmente occorsi non sarebbero mai indennizzabili.

L’assunto dell’INAIL si basava sulla non corretta interpretazione di precedenti giurisprudenziali (Corte Costituzionale n. 103/2003 e Corte di Cassazione n. 5188/1986 e 1220/1996) che, secondo l’Ente, ritenevano l’attività sindacale non assimilabile alla finalità produttiva in quanto ad essa estranea.

Tuttavia, dopo l’introduzione del D. Lgs. 38/2000 e dell’art. 12 in materia di infortunio in itinere, la Corte di Cassazione ha progressivamente esteso il concetto di infortunio assicurato affermando il principio secondo cui “è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato”.

Muovendo da questa impostazione si deve considerare che la rappresentanza sindacale è espressamente prevista dall’art. 19 della L. 300/197 (Statuto dei Lavoratori) e lo svolgimento delle funzioni sindacali da parte del rappresentante sindacale è garantita dai successivi artt. 20 e 23 che, oltre a stabilire il diritto dei lavoratori a riunirsi nel luogo di lavoro anche al di fuori dell’orario in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, prevedono anche un monte ore annuo retribuito per lo svolgimento della funzione sindacale da parte del rappresentante.

A ciò si aggiunga che tali lavoratori, rimangono pur sempre assicurati (in quanto esposti al rischio) in ragione anche della circostanza che la funzione sindacale si pone in via sostitutiva – proprio in quanto retribuita – della prestazione lavorativa.

Sarebbe davvero irrazionale sostenere il contrario, in ragione della circostanza che la funzione sindacale è prevista per legge e si sostituisce alla prestazione lavorativa.

Ciò stabilito, devono riaffermarsi quelli che sono i requisiti affinchè l’attività sindacale svolta dal rappresentante dei lavoratori rientri nella c.d. “occasione di lavoro”: 1) che l’attività non sia svolta a titolo individuale, bensì rappresentativa degli interessi dei lavoratori; 2) che l’attività sia inerente e condizionante la vita aziendale e riconosciuta come tale da apposita norma di legge o contratto collettivo; 3) che l’attività sia retribuita dal datore di lavoro.

Correttamente quindi, la sentenza in commento ha ribadito che l’unico limite che incontra la fruizione dei permessi sindacali è dato dall’assoluta distorsione del loro utilizzo rispetto alle finalità per le quali sono riconosciuti, mentre non ne sono censurabili in alcun modo le modalità” con l’ulteriore  conseguenza che “la fruizione dei permessi è disancorata dalla regolamentazione dell’orario lavorativo: l’insindacabilità della fruizione del permesso esclude che la stessa possa essere circoscritta, nell’arco della giornata, ad un tempo coincidente o solo parzialmente sovrapponibile con quello lavorativo”.

Se così non fosse si assisterebbe ad una palese lesione del diritto sindacale riconosciuto dalla legge alla quale anche l’assicuratore sociale (INAIL) deve uniformarsi.

Parimenti, non è rilevante l’individuazione del soggetto che ha indetto l’assemblea, dovendosi avere riguardo al contenuto della stessa atteso che tale facoltà di norma non è esercitata dal datore di lavoro, bensì dalle OO.SS..

In conclusione, sussiste l’“occasione di lavoro” nell’infortunio che abbia colpito il lavoratore in permesso sindacale, per partecipare ad una riunione indetta per discutere di temi attinenti all’organizzazione del lavoro e il diritto alle prestazioni previdenziali previste per legge, al fine di realizzare una tutela piena ed uniforme che non ha ragione di differenziarsi ed essere differenziata.

Adriano Caretta
Avvocato del Lavoro
Patronato Inca Cgil Vicenza