Infortunio in itinere durante lo svolgimento di funzioni sindacali

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Il lavoratore, rappresentante sindacale (aziendale), ha diritto alla corresponsione delle prestazioni previste per legge conseguenti alle menomazioni psico-fisiche derivate da infortunio in itinere (incidente stradale) avvenuto mentre si recava nel luogo di lavoro (fuori dal consueto orario) per tenere una assemblea sindacale (indetta dalle RSU).

Lo ha stabilito in via definitiva il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 109/2020 del 03.03.2020, resa allo Studio, accogliendo il ricorso di un lavoratore che si era visto negare la domanda presentata all’ente assicurativo.

Il caso presenta la peculiarità che l’“occasione di lavoro” era determinata dallo svolgimento della funzione di rappresentante sindacale RSU anziché quella attinente all’esecuzione produttiva del lavoro, con ciò affermando che, il permesso sindacale per partecipare a una riunione sindacale che attiene all’attività dell’impresa non è situazione diversa o estranea a interessi meritevoli di tutela quali quelli apprestati dal T.U. in materia di infortuni e malattie professionali.

Tuttavia, la questione è rimasta sguarnita di tutela fino alla pronuncia della Corte di Cassazione 13882/2016 in cui si è affermato il principio che “i lavoratori che svolgano attività sindacale come rsa, rsu o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex artt. 4 e 9 cit. e soltanto si pone per essi il problema di verificare in concreto l’ambito di operatività della stessa tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il fatto sia avvenuto o meno “in occasione di lavoro” secondo il dettato dall’art. 2 DPR 1124”.

La tesi avversa – sostenuta dall’Inail – afferma che i lavoratori che svolgono attività sindacale usufruendo di permessi sindacali giornalieri, dal momento che in questi casi non viene né sospeso l’originario rapporto di lavoro, né si verifica la sostituzione dell’oggetto della prestazione lavorativa, sono esclusi dalla tutela assicurativa e gli eventi lesivi eventualmente occorsi non sono mai indennizzabili.

Il richiamo esplicito di tale tesi si fonda sulla sentenza n. 103/2003 della Corte Costituzionale e ai precedenti della Corte di Cassazione n. 5188/1986 e 1220/1996 (peraltro notevolmente risalenti) che ritenevano l’attività sindacale non assimilabile alla finalità produttiva in quanto ad essa estranea.

Tuttavia, dopo l’introduzione del D.lgs. 38/2000 e dell’art. 12 in materia di infortunio in itinere, la Corte di Cassazione ha progressivamente esteso il concetto di infortunio assicurato affermando il principio secondo cui “è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato” (Cass. Civ. n. 11545/2012 e n. 3776/2008).

In tale prospettiva risulta perfettamente configurabile l’occasione di lavoro nell’infortunio che abbia colpito il lavoratore, in permesso sindacale per partecipare ad una riunione indetta dal datore di lavoro” (Cass. Civ. 13882/2016).

Il Tribunale di Vicenza con l’odierna pronuncia, pur muovendosi nel solco delineato dalla Suprema Corte, estende ulteriormente il principio affermando il diritto alle prestazioni INAIL anche nel caso in cui la riunione sindacale non sia promossa dal datore di lavoro bensì dai lavoratori stessi o dalle organizzazioni sindacaliraggiungendo così una tutela piena ed uniforme che non aveva ragione di differenziarsi ed essere differenziata.