L’APE sociale spetta anche senza l’indennità di disoccupazione

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La mancata fruizione dell’indennità di disoccupazione non è di ostacolo al riconoscimento del diritto all’anticipo pensionistico APE sociale.

 

Il principio è stato affermato dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 205 del 15.05.2023, resa allo studio, che riconosce il beneficio dell’anticipo pensionistico (APE sociale) anche al lavoratore che non ha beneficiato dell’indennità di disoccupazione per mancanza del requisito contributivo minimo.

Il caso riguardava un lavoratore agricolo, involontariamente disoccupato, a cui l’INPS ha respinto la domanda di accesso all’anticipo pensionistico in quanto, pur in presenza di tutti i requisiti richiesti, non aveva potuto fruire della disoccupazione (agricola) in quanto non aveva raggiunto i 102 contributi giornalieri nel biennio.

La norma legislativa prevede tra i beneficiari dell’APE sociale quei lavoratori che, in possesso di tutti i requisiti, “hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante”.

L’INPS interpreta tale assunto restrittivamente escludendo dal beneficio coloro che non avevano avuto accesso all’indennità di disoccupazione (se la disoccupazione non spetta, la prestazione non può dirsi conclusa, ergo niente APE sociale), con la conseguenza paradossale che chi non aveva potuto usufruire di tale indennità non poteva accedere nemmeno all’anticipo pensionistico.

Tale interpretazione della norma è particolarmente lesiva di principi fondamentali anche di rango costituzionale: si pone in contrasto con il fondamento solidaristico cui è improntato l’Ordinamento e con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione in quanto finisce con favorire quei lavoratori che già hanno accesso ad alcuni benefici dello Stato a dispetto di chi non ne ha accesso.

Al contrario, l’interpretazione corretta, accolta dal Tribunale di Vicenza, non poteva che essere quella secondo cui il legislatore ha inteso semplicemente evitare il cumulo contemporaneo delle due misure (indennità di disoccupazione e anticipo pensionistico) consentendo la fruizione delle medesime in via sussidiaria (prima l’una e dopo l’altra) con la conseguenza che, il lavoratore involontariamente disoccupato, qualora non abbia potuto fruire del diritto all’indennità di disoccupazione per mancanza dei requisiti minimi previsti  potrà accedere direttamente all’APE sociale.

Il Tribunale in questo senso ha chiarito che, i lavoratori maggiormente bisognosi “dovrebbero rientrare tra la platea dei destinatari atteso che, dopo aver perduto involontariamente il lavoro, non abbiano goduto né possano godere di alcuna forma di sussidio economico”. Il requisito della cessazione del godimento integrale della disoccupazione, quindi, trova “applicazione solo se, e in quanto, sussista il diritto di godere dell’indennità di disoccupazione”. Pertanto, la mancata fruizione di tale beneficio non può considerarsi “motivo ostativo al riconoscimento del diritto ad ottenere l’anticipo pensionistico”.

Tale pronuncia assume particolare rilievo e importanza poichè elimina una palese discriminazione tra lavoratori e richiama l’Inps al suo compito istituzionale che è quello di rimuovere gli ostacoli socio-economici che si frappongono al principio di eguaglianza formale e sostanziale.

Avv. Adriano Caretta