Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 814 del 10.10.2025 ha riconosciuto il diritto di un Capo Treno a ricevere durante le ferie l’intera retribuzione, comprensiva di tutte le indennità variabili legate alle sue mansioni. Questa sentenza – resa a favore di un ns. assistito – rappresenta un precedente importante per tutti i lavoratori del settore ferroviario.
Il Caso: Retribuzione Ridotta Durante le Ferie
Il dipendente di Trenitalia, in servizio dal 2005 con mansioni di Capo Treno, ha contestato la riduzione della retribuzione durante i periodi di ferie. L’azienda corrispondeva solo gli importi fissi (minimo contrattuale e anzianità), escludendo le indennità variabili che caratterizzavano la sua attività quotidiana.
Le indennità escluse comprendevano:
❌ Indennità di utilizzazione professionale;
❌ Indennità di utilizzazione professionale;
❌ Indennità di riserva;
❌ Premi per controlleria e vendita biglietti;
❌ Indennità per vetture eccedenti;
❌ Indennità di assenza dalla residenza.
La Normativa Europea a Tutela dei Lavoratori
Il Tribunale ha applicato la Direttiva europea 2003/88, che stabilisce il diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la retribuzione durante le ferie deve coincidere con quella ordinaria percepita durante i periodi lavorativi.
Il principio è chiaro: qualsiasi riduzione della retribuzione che possa dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie viola il diritto europeo.
Il Giudice ha stabilito che devono essere computate nella retribuzione feriale tutte le indennità:
✅ Intrinsecamente legate alle mansioni specifiche;
✅ Connesse allo status professionale del lavoratore;
✅ Che incidono significativamente sulla retribuzione complessiva.
Non sono invece incluse le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario, in quanto legate all’organizzazione aziendale e non alle mansioni specifiche.
Il Calcolo della Retribuzione Feriale
La retribuzione media giornaliera per le ferie si calcola sommando tutti i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti, diviso per i giorni effettivamente lavorati. Questo importo deve essere corrisposto per 20 giorni di ferie annuali, come garantito dalla normativa europea.
La Condanna di Trenitalia
Il Tribunale ha dichiarato nulle le clausole contrattuali che escludevano le indennità variabili dal calcolo delle ferie. Trenitalia è stata condannata a pagare le differenze retributive dal 2007, con rivalutazione ISTAT e interessi legali.
Questa decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato che tutela il diritto dei lavoratori a una retribuzione feriale completa. La Corte di Cassazione ha già emesso sentenze analoghe, riconoscendo che escludere le indennità caratteristiche delle mansioni viola il diritto europeo.
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Avv. Fabio Caretta – Avvocato del Lavoro