Infortunio in itinere e permesso sindacale

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Lo spunto di riflessione nasce dal caso di un lavoratore vittima di un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver partecipato a un’assemblea sindacale, in qualità di RSU aziendale.  La riunione si era svolta nei locali dell’azienda e aveva ad oggetto la discussione di un programma di riorganizzazione dell’attività lavorativa dei lavoratori turnisti.

L’INAIL ha negato le prestazioni previste ritenendo che lo svolgimento di attività sindacale, seppur svolta all’interno del luogo di lavoro, non integra il requisito di “occasione di lavoro” e, quindi, deve essere esclusa dalla tutela assistenziale accordata dal DPR 1124/1965.

La questione giuridica è stata risolta positivamente dal Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro, con Sentenza n. 65/2019 resa allo studio.

Il Giudice ha, infatti, riconosciuto l’indennizzabilità delle menomazioni subite dal lavoratore, riconducendole nell’ambito dell’infortunio in itinere ex art. 12 D.lgs. 38/2000, sul presupposto che “l’attività sindacale espletata in condizioni di permesso retribuito costituisce occasione di lavoro”.

Nella motivazione il Tribunale si è richiamato alla più recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione che “individua il nesso causale tra la funzione di sindacalista e l’attività lavorativa nella finalizzazione della riunione all’attività e quindi agli interessi della datrice di lavoro, rendendo i danni riportati nel sinistro occorso sulla via del rientro, infortunio in itinere”.

Tale principio di diritto è di fondamentale importanza.

In primis, il lavoratore ha diritto all’indennizzo dei danni subiti non solo quando l’evento dannoso è avvenuto “durante il lavoro” ma anche se è accaduto “per il lavoro” ovvero quando vi è un rapporto di causa-effetto, sia diretto che indiretto, tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che ha causato l’infortunio.

Viene, così, ampliato il concetto di “occasione di lavoro” in cui viene ricompresa qualsiasi attività che si trova in relazione con quella lavorativa, anche se svolta in forma di riunione sindacale.

La Suprema Corte aveva già posto l’accento sulla delimitazione dell’area di tutelabilità del lavoratore infortunatosi in itinere: il nesso causale tra occasione di lavoro ed evento dannoso può essere interrotto ed escluso soltanto in presenza del “rischio elettivo” che si verifica quando l’evento è “estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa”.

La sentenza del Tribunale di Vicenza ha fatto propri tali principi volti ad estendere l’area della tutela dei diritti e degli interessi del lavoratore subordinato: in particolare, l’interesse alla totale ed effettiva copertura assicurativa a tutte le attività svolte in relazione, direttamente o indirettamente, con il lavoro.