fabbrica amianto

Malattia professionale da amianto

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Chi può richiedere il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali e quali sono i tempi di prescrizione?

L’amianto è un minerale a struttura fibrosa tristemente conosciuto per la sua dannosità per la salute umana se ingerito o soltanto inalato. La fibra di amianto, infatti, è 1300 volte più sottile di un capello umano e, dunque, facilmente inalabile.
Le patologie provocate dall’inalazione delle fibre di amianto sono principalmente l’asbestosi (fibrosi non tumorale del polmone), il carcinoma (tumore del polmone) e il mesotelioma (tumore del mesotelio, ovvero una membrana che riveste diversi organi dell’addome e in base all’organo coinvolto, prende il nome di pericardio, pleura o peritoneo). Senza addentrarci nei dettagli medici, è importante sottolineare come il mesotelioma pleurico sia il tumore maggiormente causato dall’inalazione delle fibre di amianto, ma soprattutto come, in quasi tre casi su quattro, il tumore sia causato dallo svolgimento di particolari attività lavorative che prevedono lo stretto contatto con materiale che contiene amianto (ad esempio nell’industria cantieristica, nelle raffinerie petrolifere, nelle officine delle Ferrovie dello Stato che allestivano le carrozze ferroviarie, a coloro che lavoravano in strutture in cui era presente l’eternit, ecc.).

Nei casi in cui il tumore sia insorto proprio a causa dello svolgimento del lavoro in ambienti contaminati da amianto, chi ha contratto la malattia ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (ovvero le spese sostenute per le cure mediche, ma anche per gli eventuali mancati introiti finanziari per l’impossibilità di svolgere una mansione lavorativa) e danni non patrimoniali (ovvero il danno biologico, morale ed esistenziale dovuto all’insorgenza della malattia).
Ma se la scienza non ha dubbi sul fatto che l’inalazione della fibra di amianto provochi il mesotelioma, in un’aula di Tribunale potrebbe non essere semplice provare il nesso di causalità tra attività lavorativa e insorgenza della malattia: chi ha contratto la malattia, cioè, deve provare di essersi ammalato mentre svolgeva la sua attività lavorativa.
Un secondo problema potrebbe essere legato all’individuazione della società responsabile. Il mesotelioma, infatti, può avere un periodo di incubazione molto lungo, anche da 10 a 40 anni. Dunque, la persona può scoprire la malattia a distanza di molti anni dopo l’interruzione dell’attività lavorativa. Si pensi alle ipotesi in cui uno stesso lavoratore abbia lavorato per datori di lavoro differenti oppure per società che non esistono più. Nella prima ipotesi è importante stabilire chi, tra i differenti datori di lavoro, sia quello responsabile o se lo siano tutti (in questo ambito ci sono sentenze contrastanti). Nella seconda ipotesi, ovvero quella di una società non più iscritta nel registro delle imprese, vi è la possibilità di proporre azione legale, non nei confronti dell’ormai ex impresa, ma nei confronti delle persone fisiche che gestivano la sicurezza della società (azione aquilianaex art. 2043 c.c.).
Altro aspetto importante è quello della prescrizione: dato che le patologie da amianto sono lungolatenti, ovvero come si è detto possono manifestarsi dopo molti anni, è essenziale capire entro quanto tempo è possibile proporre l’azione legale per ottenere il risarcimento, ma soprattutto il momento da cui parte la prescrizione. Sul punto, il temine di prescrizione è di 10 anni, ma il momento da cui comincia a decorrere è quello in cui la persona scopre di essersi ammalata e non da quello in cui si è contratta la patologia.
Sempre legato al tempo, vi è da sottolineare un ultimo aspetto. Spesso i familiari e gli eredi della vittima stroncata da un tumore causato dalle fibre di amianto non richiedono il risarcimento dei danni perché non sanno di averne diritto! Invece, il risarcimento, che può arrivare anche a cifre notevoli, spetta di diritto a colui che contrae la malattia lavorativa, ma anche ai suoi familiari in caso di decesso del malato.

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