opposizione pignoramento autocarro artigiano

Non è pignorabile il bene essenziale all’impresa

condividi con:

Accolta l’opposizione al pignoramento dell’autocarro di un artigiano che costituiva l’unico bene per lo svolgimento dell’attività.

Il Tribunale di Vicenza, con Ordinanza del 24.02.2016 resa allo Studio nel proced. R.G.E. 2775/2015, ha accolto l’opposizione al pignoramento di un autocarro di un artigiano, dichiarando inammissibile il sequestro del veicolo utilizzato dall’artigiano come unico strumento di lavoro.

Il quadro normativo di riferimento

Secondo l’articolo 515 c.p.c., “gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per soddisfare il credito”. Tuttavia, la riforma del 2006 non ha chiarito i limiti applicativi del comma relativo al quinto del pignoramento.

Il contrasto giurisprudenziale

Esistono due orientamenti principali:

  • Orientamento maggioritario: ritiene impignorabili gli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa quando costituiscono l’unico bene mobile, poiché la loro sottrazione annullerebbe la possibilità di esercitare la professione e violerebbe la libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione;
  • Orientamento minoritario: ammette il pignoramento limitato a un quinto del ricavato della vendita, pur riconoscendo che il creditore non può soddisfarsi oltre questa quota. Questa interpretazione, tuttavia, contrasta con la lettera della norma e con il principio del favor creditoris, poiché renderebbe insoddisfatta la pretesa creditoria se il bene viene venduto e non resta nulla.

La decisione del Tribunale di Vicenza

Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che:

  • L’autocarro fosse l’unico bene mobile registrato a disposizione dell’artigiano;
  • Il mezzo fosse indispensabile all’attività di autotrasportatore per conto terzi;
  • L’esecuzione forzata avrebbe paralizzato l’attività lavorativa, comprimendo la libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost.

Pertanto, l’opposizione al pignoramento è stata accolta, riconoscendo la priorità della tutela dei diritti dei lavoratori e del piccolo imprenditore rispetto all’azione esecutiva sui beni strumentali.

💼 Lo Studio Legale Caretta offre consulenza e assistenza assistenza legale in materia di pignoramenti, licenziamenti e infortuni sul lavoro, compila il form o chiama il nostro studio: siamo a tua disposizione per tutelare i tuoi diritti 🚀 

Riferimenti normativi: consulta il testo dell’art. 515 c.p.c.